Home Storia Statuto Carta dei Servizi La Collina Degli Ulivi
Home
Storia
Statuto
Carta dei Servizi
La Collina Degli Ulivi
Documenti
 Se avete feedback su come possiamo migliorare il nostro sito, contattaci ai nostri recapiti. 
  Art. 1 Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione di volontariato denominata EMMANUEL, in Bertinoro, Via Consolare n° 1273, in data 7 novembre 1995.

Art. 2 Scopo e modalità di intervento

1 - L’associazione non ha scopo di lucro;

2 - Essa si propone di:

a)   garantire il diritto alla vita, realizzare l’accoglienza, la solidarietà e la condivisione nei confronti dei poveri e di coloro che vivono realtà di emarginazione;

b) porre in essere attività di promozione sociale per il raggiungimento di una maggiore autonomia personale e per il reinserimento nella società;

c)  realizzare iniziative culturali finalizzate alla valorizzazione della persona e alla difesa dei suoi diritti

3 - L’Associazione per realizzare tali scopi intende:

a)     individuare i bisogni urgenti presenti sul territorio;

b)    attuare interventi volti a dare una risposta a tali bisogni;

c)   creare spazi che permettano il recupero delle capacità e la crescita globale delle persone bisognose ed emarginate;

d)     eliminare le cause di emarginazione che impediscono la piena realizzazione della persona.

4 - L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; tuttavia, qualora si rendesse necessario per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

 Art. 3- Durata

1 - La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

 Art. 4- Domanda di ammissione

1 – L’Associazione è costituita dai soci fondatori e da quanti vorranno aderirvi.

2 – Coloro che intendono diventare soci dovranno redigere la domanda di iscrizione sul modulo appositamente predisposto e provvedere al versamento della quota associativa.

3 – In ogni caso l’efficacia dell’iscrizione si acquista con l’accoglimento della domanda da parte del Comitato Operativo e con la successiva ratifica da parte dell’Assemblea generale dei soci.

4 – Il giudizio del Comitato operativo è inappellabile.

4 - La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

 Art. 5- Diritti dei Soci

1 - Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.

2 - La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Comitato Operativo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.

3 - I singoli soci godono del diritto di recesso.

 Art. 6- Doveri dei Soci

Ogni Socio si impegna a :

 

  • contribuire alla realizzazione dei fini dell’Associazione in relazione al proprio tempo, capacità e competenze;
  • versare la quota sociale annua;

 

partecipare attivamente alla vita sociale dell’Associazione e alle sue iniziative.

 Art. 7 – Decadenza dei soci

1 - I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

 

  • dismissioni volontarie;
  •  morosità protrattasi per oltre..…mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  • decesso;
  • radiazione deliberata dal Comitato operativo e ratificato dall'Assemblea, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del sodalizio.

 

 Art. 8 Organi

1 - Gli organi sociali sono:

 

  •         L’'assemblea generale dei Soci;
  •         Il Comitato Operativo;
  •         Il Presidente;
  •         Il Segretario/Tesoriere.

 

 Art. 9 Assemblea

1 - L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 - La convocazione dell’Assemblea ordinaria spetta al Comitato operativo. La convocazione può altresì essere chiesta al Comitato da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative con l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

3 - L’Assemblea è convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

 Art. 10 Diritti di partecipazione

1 - Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

2 -     Non è ammesso voto per delega.

 Art. 11 Compiti dell’Assemblea

1 - La convocazione dell’Assemblea ordinaria è fatta con almeno…..giorni di anticipo mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.

2 - L’assemblea è convocata, almeno una…….due…. volta all’anno: la prima entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e la seconda entro il mese di ……..per l’esame del bilancio preventivo

3 – Oltre alle competenze di cui al precedente comma 2 del presente articolo ed a quelle del successivo art. 13, spetta all’assemblea:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali              dell’associazione;

- nominare gli organi direttivi dell’associazione;

- ratificare l’iscrizione dei nuovi soci;

- definire la misura delle quote sociali;

- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione.

4 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente e, in mancanza anche di quest’ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5 - L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni

7 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato operativo e garantirne la massima diffusione.

Art. 12 Validità assembleare

1 - L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei votanti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2 - L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3 – In seconda convocazione, da disporre dopo almeno 1 ora dalla prima, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

 Art. 13 Assemblea straordinaria

1 - L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Comitato Operativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno….giorni prima dell’adunanza.

2 - L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

 

  • approvazione e modificazione dello statuto sociale;
  • approvazione e modificazione del regolamento interno;
  • scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

 Art. 14 Comitato Operativo

1 - Il Comitato operativo è composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di cinque eletti dall’assemblea. Il Comitato nel proprio ambito elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Comitato operativo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2 - Il Comitato operativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3 -  In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

4 - Le deliberazioni del Comitato, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione  di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Comitato atte  a garantirne la massima diffusione.

5 – In assenza del Segretario la funzione di verbalizzante è affidata dal Presidente ad uno dei consiglieri.

 Art. 15 Dimissioni

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero  a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 - Il Comitato dovrà considerasi sciolto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

                        Art. 16 Convocazione Comitato operativo

1 - Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione  è fatta senza formalità.

 Art. 17 Compiti del Comitato Operativo

1 -  Sono compiti del Comitato operativo:

-     deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

-  redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

-    fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire     almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora si reputi necessario o venga richiesto dai soci;

-  redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

-  adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

-   attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;

-    richiedere contributi ed accettare lasciti e donazioni;

-   adottare ogni altro provvedimento di gestione dell’Associazione e delle sue attività..

 Art. 18 Il Presidente

1 - Il Presidente, dirige l’Associazione e ne è il Legale Rappresentante, presiede l’Assemblea ed il Comitato e adotta provvedimenti urgenti anche di spesa da sottoporre a ratifica del Comitato entro 20 giorni.

 Art. 19 Il Segretario/Tesoriere

1 - Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Comitato, redige verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazioni e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

 Art. 20 Il Rendiconto

1 - Il rendiconto consuntivo determina la situazione economico- finanziaria dell’Associazione.

2 - Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 - Copia del rendiconto deve essere messo  disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 21 Anno Sociale

1 - L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano dal…………

 Art. 22 Patrimonio

1 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Comitato operativo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

 Art. 23 Scioglimento

1 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei votanti. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

2 - L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale

 residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Site Map